Con ordinanza 7079/2018, pubblicata il 21 marzo 2018, la Corte di Cassazione (Sezione VI civile) è ancora intervenuta in tema di limite temporale delle notifiche PEC, ribadendo il proprio orientamento.

Il ricorso propostole era stato notificato tramite PEC l’ultimo giorno utile, ma la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00.

Dichiarando inammissibile il ricorso perché (appunto) tardivo, la Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui, «Ai sensi dell’art. 16-septies del dl. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione».

La Cassazione ha ritenuto inoltre infondata l’eccezione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 147 c.p.c. e dell’art. 45-bis del decreto legge 90/2014, il quale ha introdotto l’art. 16-septies nel decreto legge 179/2012: «la soluzione legislativa volta a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica, non è tale da sconfinare in una violazione del diritto di difesa del notificante, che rimane nella medesima condizione di chi notifica con metodo tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Né la soluzione viola il principio di uguaglianza per il tramite di una pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al legislatore».

A quest’ultimo riguardo, è importante qui segnalare che, viceversa, la Corte d’Appello di Milano (Sezione I civile), con ordinanza del 16 ottobre 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.) con riferimento all’art. 16-septies citato, «nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”».

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