Limitatamente al periodo emergenziale, ai sensi dell’art. 23, comma 9 bis del D.L.  137/2020 il rilascio della formula esecutiva sulle sentenze o sugli altri provvedimenti giudiziali (ordinanze ex art. 186-bis, 423 e 648 c.p.c., verbali di conciliazione etc.) può essere richiesta depositando telematicamente un’istanza nel fascicolo informatico in cui è stato emesso il provvedimento – come avviene per la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo (v. punto 14 d) – da intestare specificamente “Richiesta formula esecutiva”.

Nel caso in cui venga concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto dal giudice della causa di opposizione, la richiesta di formula esecutiva dovrà essere depositata nel fascicolo del procedimento monitorio allegando il provvedimento.

In caso di subentro di nuovo difensore, alla richiesta va allegata la procura alle liti.

Resta comunque sempre ferma la possibilità di richiedere il rilascio di copia con formula esecutiva nella forma tradizionale, che nel periodo emergenziale dovrà essere effettuata inviando la richiesta alle caselle e-mail specificamente dedicate.

La cancelleria, verificata la regolarità dell’istanza e la completezza della documentazione a corredo, deposita nel fascicolo informatico l’originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall’atto (sentenza, ordinanza, verbale di conciliazione ecc.) e dalla formula esecutiva redatta su modello unico per tutti i settori civili, su cui viene apposta la firma digitale del cancelliere.

Per il decreto ingiuntivo la formula esecutiva verrà apposta dalla Cancelleria sull’originale del decreto ingiuntivo dalla stessa estratto e non sull’originale notificato, come previsto dalla citata Circolare del 23 ottobre 2015 e dal Decreto Presidente Tribunale Udine 185 del 10 novembre 2014.

Del documento così formato (titolo esecutivo originale spedita in forma esecutiva dalla cancelleria) l’avvocato può estrarre, ai fini della notifica, il duplicato o la copia.

Il duplicato potrà essere utilizzato unicamente per la notifica telematica.

Nel secondo caso l’avvocato è tenuto ad autenticare la prima copia e quelle per notifica secondo le seguenti formule:

Prima copia esecutiva:
Io sottoscritto avv. _______, difensore di ___________ attesto che la presente copia è conforme all’originale informatico spedito in forma esecutiva”.

Ulteriori copie destinate alla notifica:
Io sottoscritto avv. ______, difensore di ___________ attesto che la presente copia è conforme alla copia esecutiva per uso notifica”.

Per notificare il titolo l’Avvocato consegnerà all’Ufficiale giudiziario o all’addetto alla posta, se la notifica viene effettuata ai sensi della L. 53/1994, la copia autentica del titolo scaricato dai registri informatici.

Allo stesso modo per procedere all’esecuzione l’Avvocato consegnerà all’Ufficiale giudiziario la copia autentica del titolo scaricato.

L’UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo, procederà alle attività di sua competenza.

In considerazione delle problematiche tecniche relative all’accorpamento di documenti, per la convalida di sfratto la formula viene apposta con modalità tradizionali sull’originale cartaceo o sulla copia cartacea autenticata che l’avvocato deve estrarre dai registri se la notifica dell’atto è stata eseguita con modalità telematiche.

Testo tratto dal punto 12.5 del Vademecum 2021.

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