Aderendo a un orientamento giurisprudenziale sempre più diffuso in tema di perfezionamento del deposito telematico, il Tribunale di Enna – con ordinanza del 16 febbraio 2018 (dott. Marco A. Pennisi) – ha affermato che, come previsto dall’art. 16-bis, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 179/2012, il deposito telematico si perfeziona nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC contenente l’atto presentato (c.d. “seconda PEC”).

Per conseguenza, “l’accettazione da parte della cancelleria, lungi dall’essere elemento integrante della fattispecie di deposito, riguard[a] piuttosto il mero inserimento dell’atto nel fascicolo informatico“.

Il Tribunale ha così rilevato come “le anomalie relative alla predetta accettazione non possano retroagire al momento del deposito, non essendo ammissibile che meri errori materiali (irrilevanti prima dell’avvento del PCT) comportino una conseguenza giuridica particolarmente grave sul piano dell’esercizio del diritto di difesa, come la decadenza“.

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che il deposito telematico – ancorché rifiutato dalla cancelleria per un errore fatale – sia comunque “tempestivamente avvenuto […], come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti“.

Pertanto, “non sussiste alcuna decadenza che giustifichi la chiesta remissione in termini“, ma – essendo necessario inserire l’atto (una memoria istruttoria) nel fascicolo telematico – andrà semplicemente “assegnato alla parte attrice un termine al fine di provvedervi mediante nuovo invio telematico“.

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