L’art. 269 c.p.c. prescrive che alla chiamata in causa di un terzo, a norma dell’art. 106 c.p.c., la parte provveda mediante citazione a comparire all’udienza fissata dal giudice su istanza dell’interessato che contemporaneamente avrà chiesto il differimento dell’udienza di comparizione così come previsto al II comma della medesima disposizione. Per quanto l’art. 270 c.p.c. non contenga un espresso richiamo all’articolo precedente, anche nel caso di ordine di intervento da parte del giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c., la parte provvede alla chiamata del terzo con citazione.

Quale debba essere il contenuto dell’atto da notificarsi al terzo, in assenza di specifiche disposizioni, lo si ricava dall’art. 163 c.p.c., con gli adattamenti del caso a cominciare dall’indicazione dell’udienza che sarà quella fissata dal giudice.

Secondo una prassi consolidata da una più che trentennale esperienza, per ragioni di carattere pratico, l’atto di citazione per chiamata in causa viene redatto riproducendo integralmente il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio cui la chiamata si riferisce e della comparsa di risposta contenente l’istanza di differimento dell’udienza con l’esplicitazione delle ragioni della chiamata stessa, normalmente svolta a istanza del convenuto (ma possibile per previsione espressa dell’art. 269, III comma c.p.c. anche per l’attore all’esito delle difese del convenuto), quando addirittura l’atto non sia composto attraverso il materiale inserimento al suo interno delle fotocopie dell’atto introduttivo e della comparsa a evitare le noiose attività di copiatura del loro contenuto, come avveniva fino a tempi recenti.

Nell’era del processo civile telematico, anche per usufruire delle facilitazioni della notifica a mezzo p.e.c., si presenta quanto mai opportuna la conoscenza delle potenzialità offerte da strumenti che non possono più mancare nei nostri studi.

Ai sensi dell’art 12 del provvedimento del Ministero della Giustizia 16/04/2014 n. 74498 (c.d. specifiche tecniche) l’atto del processo in forma di documento informatico: “a) è in formato PDF; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;” ancora, ai sensi dell’art 19 bis del medesimo provvedimento: “Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini”.

Sorge quindi l’esigenza di conoscere strumenti che facilitino il nostro lavoro di redazione dell’atto di citazione per chiamata in causa riproducendo, se così vogliamo (la riproduzione testuale è una delle tecniche di redazione) il contenuto degli atti o provvedimenti che intendiamo notificare.

Se gli atti (scaricabili dai registri di cancelleria) che intendiamo riprodurre sono in formato .PDF testuale, cioè senza limitazioni della funzione di selezione e copia, la cosa si presenta piuttosto semplice, dato ci basterà selezionare il contenuto dell’atto in formato digitale e copiarlo con le funzioni di “copia e incolla”.

Se invece l’atto o il provvedimento fosse cartaceo o caricato sui registri di cancelleria come copia immagine sarà necessario, come detto, trascriverne il contenuto affinché il nostro atto abbia il formato (.PDF testuale) imposto dalle citate Regole Tecniche. Il nostro compito sarà di molto agevolato da un’applicazione del nostro scanner: si tratta della c.d. funzione OCR (Optical Character Recognition).

In buona sostanza si tratta di una funzionalità offerta dal nostro scanner che consente, una volta scansionato il documento, di trasformarlo in un formato di videoscrittura (.DOC .DOCX. ODT . RTF. ecc.).

Le opzioni da scegliere per l’utilizzo della funzione possono variare a seconda di marche e modelli, ma si tratta comunque sempre di funzioni piuttosto semplici ed intuitivi.

Una volta che il nostro documento sarà stato “convertito” in formato testo, potrà essere “incollato” all’interno dell’atto di citazione per chiamata in causa.

Va sempre prestata attenzione alla collazione del documento frutto della conversione, perché i sistemi, per quanto abbiano compiuto progressi notevoli, presentano qualche margine d’errore.

Ci sono due alternative a tale soluzione.

  1. Se partite da un file PDF immagine potete convertirlo in un file testo mediante word, come descritto in questo articolo.
  2. L’efficace applicazione offerta dal servizio cloud Google Drive per la quale è necessario possedere un account di posta elettronica Gmail (il tutto gratuitamente, oltre a 15 Gb di spazio). La procedura di Google Drive che consente la conversione di un file immagine in un file testo è descritta in questa scheda, nella quale sono anche descritte passo/passo visivamente tute le altre soluzioni esaminate in questo articolo.
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