Con ordinanza del 13 maggio 2016, il Tribunale di Torino, Sezione I civile (Giudice dott. Marco Ciccarelli), si è pronunciato in tema di deposito telematico rifiutato dalla cancelleria, a causa dell’indicazione «sia nel file xlm, sia nell’allegato principale (comparsa di risposta), [di] un errato numero di ruolo».

Il rifiuto della cancelleria era giunto, con la «quarta PEC», dopo la scadenza del termine per la costituzione (per qualche informazione sui messaggi PEC che l’avvocato «mittente» riceve a seguito della spedizione telematica dell’atto processuale, cfr. «Tribunale Milano: rimessione in termini se il deposito è stato rifiutato con ritardo»).

Parte convenuta aveva chiesto di ritenere valido e tempestivo il deposito rifiutato ovvero, in via di subordine, di essere rimessa in termini – ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c. – per il (ri)deposito della comparsa di risposta.

Il Tribunale ha immediatamente indagato la natura dell’errore: alla luce dell’art. 14, comma 7, delle «specifiche tecniche» (provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia), «l’indicazione da parte del depositante di un numero di ruolo errato è configurato come errore di tipo “ERROR”, dunque come anomalia bloccante che lascia alla determinazione dell’ufficio ricevente la scelta fra intervenire forzando l’accettazione ovvero rifiutare il deposito».

Ha poi notato che, in base all’art. 7, comma 3, della circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della giustiziaAdempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico»), «Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno […], ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete» (per le possibili anomalie del deposito telematico, cfr. ancora «Tribunale Milano: rimessione in termini se il deposito è stato rifiutato con ritardo»).

Nondimeno, per il Tribunale la circolare ministeriale «non può avere conseguenze sul regime di deposito degli atti processuali, che è disciplinato dall’art. 16-bis comma 7 d.l. 179/2012».

Massima attenzione dev’essere posta all’art. 16-bis, comma 7, primo periodo, del decreto legge 179/2012, in quanto prevede che «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia».

È così evidente che «L’accettazione da parte della cancelleria non costituisce […] deposito ma mero inserimento dell’atto nel fascicolo telematico. In generale quindi non pare legittimo condizionare la validità e tempestività del deposito al buon esito dell’operazione di inserimento nel fascicolo digitale. Né può ammettersi che anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito».

E però, l’accettazione del deposito da parte della cancelleria, sortendo «l’effetto di rendere l’atto visibile alle controparti e al giudice», rappresenta «una incombenza indispensabile per consentire all’atto di raggiungere lo scopo che gli è proprio».

È appunto in questa prospettiva che va riguardato e interpretato l’art. 7, comma 3, della circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della giustizia, il quale vuole che le cancellerie accettino il deposito «ove possibile»: «questa condizione (“ove possibile”) deve essere intesa in senso stretto, di possibilità materiale, indipendentemente da valutazioni di opportunità o organizzative. Alla accettazione dovrà accompagnarsi una efficace e adeguata attività di “segnalazione degli errori”, che consenta, alla controparte e al giudice, di conoscere le anomalie contenute nell’atto. Questa attività potrà anche comportare una richiesta di nuovo invio dell’atto, depurato delle anomalie che generavano l’errore. Dovrà però trattarsi di un’attività (il nuovo invio) tale da consentire sempre al giudice di verificare la piena conformità fra i due atti depositati; e che presuppone quindi la accettazione (e quindi l’inserimento nel fascicolo e la messa a disposizione) dell’atto depositato per primo, anche se contenente la “anomalia”».

Un’ulteriore riflessione che il Tribunale fa, è in ordine all’inapplicabilità dell’art. 153, comma 2, c.p.c.: «l’errore che ha generato l’anomalia è imputabile alla parte. Si tratta, certamente, di un errore “non grave” (o, se si preferisce, di un “mero errore materiale” o di una “svista”); ma è indiscutibile che esso sia ascrivibile alla parte che l’ha commesso, che ha sbagliato a indicare il numero di ruolo. Se si trattasse di deposito in forma cartacea, un tale errore non ingenererebbe alcuna conseguenza, se non quella di una rettifica (“correzione a mano”) dell’atto in fase di deposito, qualora il cancelliere registri e segnali la svista. Nel regime dei depositi telematici invece, qualora il cancelliere non intervenga per forzare l’accettazione, questo errore lieve può produrre effetti rilevanti, perché l’atto, non essendo inserito nel fascicolo telematico, rimane non visibile alla controparte e al giudice. In secondo luogo, si osserva che la rimessione in termini comporta l’autorizzazione alla parte a depositare nuovamente l’atto non accettato; e l’atto nuovamente depositato – che “sostituisce” il primo non accettato – potrebbe avere contenuto diverso da quello per primo depositato telematicamente».

Ma poiché «nel caso di specie è materialmente possibile accettare il deposito (“forzando” l’accettazione e superando l’errore di tipo ERROR), la soluzione più adeguata è quella di ordinare alla cancelleria di accettare e inserire nel fascicolo telematico la comparsa di risposta depositata […], indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna. Tale operazione – sulla base delle indicazioni fornite dalla cancelleria su richiesta di questo giudice – è materialmente possibile, facendo “mutare lo stato del deposito da rigettato ad attesa di accettazione mediante apposita richiesta al servizio di assistenza del CISIA per poi procedere all’acquisizione nel relativo procedimento secondo le indicazioni del giudice”».

Se poi la controparte, a seguito della «accettazione tardiva», lamenti un qualche pregiudizio, «sarà possibile disporre la rimessione in termini della parte “pregiudicata” o, più semplicemente, “ri-allineare” la decorrenza dei termini di deposito».

In conclusione, il Tribunale ha ordinato alla cancelleria «di accettare il deposito telematico della comparsa di risposta effettuato […] in data 25 marzo 2016 alle ore 18,21, con inserimento della comparsa nel fascicolo [pertinente]».

Il Tribunale di Torino (Sezione I civile, Giudice dott. Ludovico Sburlati), con la successiva ordinanza del 23-27 dicembre 2016, ha deciso allo stesso modo rispetto al rifiuto di un deposito indicante «un errato registro (Lavoro anziché Contenzioso Civile)».

In questo caso il Giudice ha, sì, richiamato l’art. 16-bis, comma 7, primo periodo, del decreto legge 179/2012, ma si è anche appoggiato sull’art. 13, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 44/2011 (le «regole tecniche» sul processo telematico): «I documenti informatici di cui al comma 1 [ossia gli atti del processo e i documenti allegati] si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» (si tenga però conto anche del successivo comma 3, per il quale «Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente»).

Sulla base di tali regole, ha ritenuto che «la convenuta si [è] tempestivamente costituita […], come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna […], non rilevando al riguardo il successivo rifiuto dell’atto da parte della cancelleria […], derivante dal fatto [che] il procedimento è “della VI Sez. Civile del Tribunale e non della Quinta Civile Sez. Lavoro”».

Ben importante è l’osservazione del Tribunale, secondo cui «l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda “il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale”, non potendosi ammettere che “anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito”. È infatti opportuno evitare per gli atti telematici che meri errori materiali, anche di piccola entità e privi di rilevanza negli atti analogici, comportino gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui potrebbe non applicarsi l’istituto della rimessione in termini ex art. 153 Cpc, che presuppone la non imputabilità della causa della decadenza».

In maniera non dissimile ha deciso il Tribunale di Bari (Sezione II civile, Giudice dott.ssa M. Cavallo, ordinanza 8 giugno 2016) nel caso del deposito di una comparsa di risposta, con indicazione del «numero di ruolo non valido» (la «terza PEC» recitava: «numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria»; a seguito di tale messaggio, peraltro, non aveva «fatto seguito alcuna verifica» da parte dell’avvocato mittente).

Facendo leva sull’art. 16-bis, comma 7, del decreto legge 179/2012, ha osservato che «il mancato inserimento [dell’atto del processo, da parte della cancelleria] nel fascicolo telematico non può condizionare la validità del deposito», cosicché «alcuna contestazione [può] essere mossa in ordine alla validità della costituzione della parte convenuta».

Circa la regolarizzazione del deposito telematico, il Tribunale ha rilevato che la parte potrà procedervi mercé «l’ausilio della Cancelleria che dovrà provvedere alla risoluzione del problema verificatosi o, solo in caso di impossibilità di accettare l’atto per il quale era stato segnalato l’errore, [la parte provvederà] mediante nuovo invio dello stesso atto e degli allegati».

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