La conversione del D.L. 137/2020 operata dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha portato a un’attesa novità: la possibilità da parte del Cancelliere di rilasciare copia esecutiva di sentenze e provvedimenti nella forma di documento informatico e la conseguente facoltà dell’Avvocato di scaricare dai registri di cancelleria tale documento.

Il nuovo disposto del comma 9 bis dell’art. 23 prevede infatti che: «La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.
La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.
Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.
».

In pratica
1) L’Avvocato che intende ottenere il rilascio della formula esecutiva su una sentenza o altri provvedimenti giudiziali (ordinanze ex art. 186-bis, 423 e 648 c.p.c., verbali di conciliazione etc.) deposita telematicamente nel fascicolo in cui è stato emessa la decisione o il provvedimento un “atto generico” che denomina “Richiesta di rilascio di formula esecutiva”.
2) Il Cancelliere – verificata la regolarità dell’istanza e la completezza della documentazione allegata (eventuale prova dell’avvenuta notifica) – deposita nel fascicolo telematico la decisione / il provvedimento munita/o di formula esecutiva.
3) L’avvocato estrae quindi il duplicato del titolo o la copia dello stesso che in tal caso deve autenticare ai sensi dell’ultima proposizione dell’art. 23, comma 9 bis del D.L. 137/2020.

Problema aperto
Il mancato coordinamento di tale norma, che è bene ricordare resta di carattere emergenziale, con l’art. 476 c.p.c. e le opportunità fornite dall’informatica fa sorgere alcuni problemi.
Considerato che il difensore può scaricare il duplicato del titolo reso disponibile come documento elettronico, cosa gli impedirà di fatto di utilizzarlo in più esecuzioni? Quale sarà allora l’efficacia dell’art. 476 c.p.c. che impone al creditore di non utilizzare più volte lo stesso titolo nei confronti del medesimo debitore?
Allo stato appare difficile prevedere quale sarà la giurisprudenza che si svilupperà su questo delicato aspetto a causa di un intervento opportuno ma poco puntuale del legislatore.

Considerazione a margine.
La previsione normativa in esame supera la dubbia prassi che si stava diffondendo in alcuni Tribunali che ritenevano legittimo che l’Avvocato estraesse un titolo munito di formula esecutiva, in contrasto con quanto previsto dall’art. 16 bis, comma 9 bis del L.L. 179/2012, che non consente all’Avvocato di “estrarre estrarre con modalità telematiche duplicati o copie” di documenti propri del cancelliere, ma solo di “atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo“.

Le modalità per il rilascio della formula esecutiva e per l’attestazione di passaggio in giudicato sono pubblicate nel Vademecum PCT.

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