Con ordinanza 19814/2016 la Corte di Cassazione, Sezione VI civile, si è pronunciata sulla validità di una notifica PEC il cui messaggio era privo, nel campo «oggetto», della dizione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

Al proposito, va rammentato che l’inserimento di tale dizione è previsto dall’art. 3-bis, comma 4, della legge 53/1994, e che – per il successivo art. 11 – le notifiche disciplinate dalla legge medesima sono nulle, fra l’altro, «se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti».

Nel caso affrontato dalla Cassazione, parte ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica del controricorso, in quanto il messaggio PEC recava, nell’oggetto, la dizione «Notifica controricorso in cassazione».

La Corte di legittimità – rilevato innanzitutto come, in ogni caso, la relazione di notifica stesa in calce al controricorso fosse intitolata «Relazione di notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» – ha affermato che, di fronte a una tale notifica, nessuna nullità poteva essere dichiarata, in quanto l’art. 11 della legge 53/1994 «non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le più innocue irregolarità».

La Cassazione ha poi aggiunto che – anche a voler considerare tale notifica come nulla – la nullità stessa (come le altre ipotesi di nullità previste dall’art. 11 della legge 53/1994) sarebbe sanabile per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.: proprio il ricorrente ha mostrato «di aver ricevuto la notifica del controricorso e di averne ben compreso il contenuto».

L’ordinanza della Cassazione è certamente apprezzabile e condivisibile per l’approccio sostanzialista; tuttavia, desta perplessità per aver ritenuto regolare la relazione di notifica stesa in calce al controricorso, e non in un documento informatico separato: va ricordato, infatti, come sempre l’art. 3-bis della legge 53/1994 prescriva, al comma 2, ultimo periodo, che «La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata» e, al comma 5, che «L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata».

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