Con sentenza 20072/2015 la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha affermato che «La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. […], impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina […] l’inesistenza della notificazione».

Al proposito, è opportuno ricordare che la notifica PEC:

  • «si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68» (art. 3-bis L. 53/1994);
  • il gestore PEC del mittente fornisce a quest’ultimo la ricevuta di accettazione, che contiene «i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata» (art. 6, comma 1, D.P.R. 68/2005);
  • il gestore PEC del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (art. 6, comma 2, D.P.R. 68/2005), che dà prova che il «messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione» (art. 6, comma 3, D.P.R. 68/2005);
  • «Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» (art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994);
  • la medesima procedura va seguita «In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche» (art. 9, comma 1-ter, L. 53/1994).

Ebbene, la Cassazione – muovendo da queste norme – ha spiegato che la notifica PEC «non si esaurisce con l’invio telematico dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna».

Senza tale prova, non è possibile ritenere che la notifica si sia perfezionata, con conseguente inesistenza della notifica stessa.

Ma ciò comporta anche la «impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità».

Il Giudice di legittimità ha così dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, non avendo il difensore «prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c, neppure nel previsto supporto analogico (trasposizione cartacea del contenuto del documento informatico)» (fattispecie in cui la parte intimata non si era costituita).

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