In un precedente articolo, abbiamo segnalato l’orientamento della Corte di Cassazione (Sezione lavoro, sentenza 8886/2016) in tema di limite temporale ex art. 147 c.p.c. delle notifiche dell’avvocato tramite PEC: secondo la Cassazione, il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica per il notificante e per il destinatario opera soltanto agli effetti dell’art. 16-quater del D.L. 179/2012 (che ha introdotto l’art. 3-bis nella L. 53/1994), e non con riferimento al successivo art. 16-septies, il quale – prevedendo che la notifica possa essere eseguita dalle ore 7 alle 21 – non determina alcuna scissione temporale degli effetti della notifica stessa.

Secondo il Giudice di legittimità, pertanto, se la ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21, la notifica si perfeziona il giorno successivo non solo per il destinatario, ma anche per il notificante.

Viceversa, la Corte d’Appello di Firenze (Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 189/2017), ritenendo tale precedente non vincolante, ha affermato come anche l’art. 16-septies vada letto «alla luce del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario, peraltro ribadito in linea generale anche dalla recente CASS. SU 24822 del 9.12.2015», con la conseguenza che il termine delle ore 21 è riferibile esclusivamente al destinatario e vale a spostare il momento perfezionativo della notifica dalle 21 alle 7 del giorno successivo soltanto per quest’ultimo (e non dunque per il notificante, rispetto al quale vale il termine delle ore 24).

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