Ospitiamo il prezioso contributo del Collega Stefano Corsini in tema di cookie.
A partire dal 3 giugno 2015 diventeranno obbligatori gli adempimenti previsti dal Provvedimento n° 229/2014 del Garante Privacy per i siti internet, e ciò in osservanza della normativa ecookiesuropea in materia di comunicazioni elettroniche e diritti degli utenti.
Poiché molti avvocati sono titolari di un sito web professionale, gestito autonomamente o da soggetti esterni, si ritiene utile fornire le seguenti brevi informazioni per effettuare le opportune verifiche ed eventualmente adeguarsi alla norma.
Tali adempimenti prevedono in particolare l’obbligo di informare gli utenti che visitano un sito internet circa l’utilizzo di cookies, ovvero stringhe di testo che vengono installati sui dispositivi di coloro che si collegano ad un sito.
Tale informativa, definita anche policy, deve sia contenere le informazioni obbligatorie ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 sia indicare che tipi di cookie sono utilizzati dal sito in questione. A seconda, poi, della tipologia discendono obblighi specifici in capo al titolare del sito internet. Infatti, spiega il Provvedimento del Garante, se sono utilizzati solo cookie “tecnici” (utilizzati per il normale funzionamento del sito, per memorizzare l’accesso ad un’area riservata del sito o semplicemente per consentire la navigazione al suo interno, per la scelta della lingua di consultazione, ecc.), è sufficiente fornire tale informazioni attraverso la policy che dovrà essere resa accessibile all’interno del sito visitato.
Se invece il sito fa uso di cookie cosiddetti “di profilazione” (utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, al fine di trasmettere messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online), gestiti direttamente dal titolare del sito o da terze parti, è necessario ottenere il preventivo consenso dell’utente visitatore.
Atteso che per obblighi deontologici il sito del professionista avvocato non può contenere banner pubblicitari, che di solito installano cookie di profilazione, tuttavia si segnala che la presenza all’interno del sito dei bottoni (cd. “social buttons” o “pulsanti di condivisione”) per esprimere preferenze – ad esempio il “mi piace” di Facebook, oppure Twitter o LinkedIn per citare i più noti – comporta l’utilizzo di cookie di terze parti, con il conseguente obbligo di informativa e l’onere di indicare le modalità per disattivarli.
Da non sottovalutare le ipotesi sanzionatorie che vanno da un minimo di 6.000 fino a un massimo di 36.000 euro in caso di omessa o inidonea informativa, oppure da 10.000 a 120.000 euro in caso di utilizzo di cookie di profilazione senza il consenso preventivo dell’utente.
Consapevole della difficoltà tecnica di tale argomento, si è comunque ritenuto opportuno portare alla Vostra conoscenza tali aspetti in modo da poter operare le dovute modifiche alla policy personalmente o tramite i professionisti di fiducia.

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