GazzettaUfficialeIn un precedente articolo abbiamo segnalato la pubblicazione, sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, delle istruzioni operative per la sperimentazione del processo amministrativo telematico (PAT).

Secondo tali istruzioni, «Gli avvocati, dopo aver depositato presso l’Ufficio Ricevimento ricorsi (di un Tar o del CdS) l’atto introduttivo del giudizio, correlato dai relativi documenti e istanze, devono provvedere a inviare in via telematica il modulo “deposito ricorsi” completo di tutti gli atti in formato digitale già prodotti in formato cartaceo.

Al ricorso depositato con modalità cartacea viene attribuito il protocollo Agid.

Con il deposito in formato digitale al ricorso depositato in cartaceo è assegnato il numero di R.G. che il sistema attribuisce al deposito informatico».

Nelle istruzioni è stato anche rammentato che, «nella fase di sperimentazione, ai fini della tempestività del deposito si fa esclusivo riferimento alla data di protocollo Agid del deposito cartaceo».

Successivamente, con avviso pubblicato sempre sul sito della Giustizia amministrativa, è stato precisato che «Le Segreterie degli uffici giudiziari provvederanno comunque ad assegnare il numero di R.G. al ricorso cartaceo se, entro le ore 12 del secondo giorno successivo a quello del deposito, il ricorso non è stato trasmesso anche telematicamente con lo specifico modulo predisposto per il PAT.

In conseguenza – per evitare che ad uno stesso ricorso siano attribuiti due numeri di RG ricorso – decorso inutilmente il predetto termine dal deposito del ricorso cartaceo il ricorso non dovrà essere trasmesso utilizzando il “Modulo ricorsi” predisposto per il Processo amministrativo telematico, ma dovrà essere inviato in formato digitale, con le modalità ordinarie».

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https://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2017/05/norme_circolari.pnghttps://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2017/05/norme_circolari-150x150.pngAlberto Pividoriarticolinorme e circolarideposito,protocolloIn un precedente articolo abbiamo segnalato la pubblicazione, sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, delle istruzioni operative per la sperimentazione del processo amministrativo telematico (PAT). Secondo tali istruzioni, «Gli avvocati, dopo aver depositato presso l'Ufficio Ricevimento ricorsi (di un Tar o del CdS) l'atto introduttivo del giudizio, correlato dai relativi documenti...a cura della Commissione Informatica dell'Ordine di Udine