Il presente lavoro rappresenta il primo di quattro contributi che verranno pubblicati per approfondire le tematiche di maggiore rilevanza a seguito dell’entrata in vigore, a luglio 2016, del Regolamento Comunitario n. 910/2014/UE (c.d. EIDAS).

Di seguito i link ipertestuali ai diversi argomenti che saranno affrontati nel prosieguo.

  1. Documento informatico ed elettronico.
  2. Le firme elettroniche (pubblicazione prevista il 28/2/2018).
  3. WhatsApp: modalità di produzione ed efficacia probatoria (pubblicazione prevista il 30/3/2018).
  4. E-MAIL o PEC: principio di non discriminazione tra firma elettronica e qualificata (pubblicazione prevista il 30/4/2018).

La trattazione delle varie questioni, attuali ed innovative quanto complesse, non ha alcuna pretesa di esaustività, piuttosto si propone di porre in evidenza gli argomenti maggiormente controversi nell’ambito del Processo Civile Telematico, verificando di volta in volta le soluzioni giurisprudenziali più recenti ed evolute sotto il profilo della conoscenza dell’Informatica Giuridica.

Preliminarmente occupiamoci della natura del Documento informatico e della differenza (ammesso che esista) con il Documento elettronico, ricordando innanzitutto che la cultura giuridica italiana è da sempre fondata sulla nozione di documento come strumento per “fissare nel tempo” gli atti e per provare l’esistenza di fatti giuridicamente rilevanti.

Il nostro codice civile, infatti, si occupa di documento solo in modo indiretto, ossia trattandone l’efficacia probatoria agli artt. 2702 e 2712 c.c., rispettivamente relativi alla “scrittura privata” il primo ed alle “riproduzioni meccaniche” il secondo.

L’art. 2702 c.c. dispone: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

L’art. 2712 c.c. recita: “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Per il legislatore codicistico, quindi, la scrittura privata è quel documento che rappresenta (e costituisce prova) di atti [1] giuridicamente rilevanti, mentre la riproduzione meccanica è quel documento che rappresenta (e costituisce prova) di fatti giuridicamente rilevanti.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale invece, dovendo coniare una definizione di documento informatico, ha recepito e trasfuso l’elaborazione giuridico-dottrinale di documento “analogico”, quindi ricavato per antitesi quella di documento informatico.

Nella prima formulazione del CAD, le definizioni erano le seguenti.

Documento analogico: “rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

In estrema sintesi, l’unica differenza tra documento analgico e informatico consiste(va) nelle modalità di rappresentazione: informatica (dati che vengono elaborati da un computer); non informatica (scritture private o riproduzioni meccaniche ex artt. 2702 e 2712 c.c.).

Il Documento elettronico trova invece la sua genesi nel 2014 con il Regolamento EIDAS, di talché si tratta anzitutto di capire in che misura si possa individuare (o meno) un terzo genere rispetto al documento analogico e a quello informatico.

L’art. 3, punto 35, del Regolamento definisce il documento elettronico come: qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”. Si evidenzia immediatamente il fatto che la seconda parte della definizione, ove recita “in particolare testo o registrazione sonora, visiva e audiovisiva”, ricorda molto il criterio esemplificativo/descrittivo utilizzato dall’art. 2712 c.c. per le riproduzioni meccaniche. Gli elementi di portata innovativa si trovano invece nel primo periodo della disposizione, con la nozione più generale di: “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica”.

Si parla infatti di elementi quali il “contenuto”, la sua “conservazione” e da ultimo la “forma elettronica” del documento, argomento quest’ultimo particolarmente sentito dal diritto comunitario e del tutto sconosciuto o dato per implicito dall’ordinamento italiano[2].

Quanto al concetto di “contenuto”, si tratterà di capire fino a che punto possano estendersi le modalità rappresentative a cui si presta l’informatica, al di là dell’elencazione esemplificativa fatta dalla norma. Circa la “conservazione”, invece, molti commentatori si sono preoccupati di verificare (ed escludere) che tale dizione richiamasse la disciplina prevista dagli art. 44 C.A.D. e 3 del DPCM 3/12/2013. L’utilizzo di tale termine è stato, per il momento, liquidato come una semplice svista nella traduzione della parola “stored”, più propriamente identificabile in italiano con il concetto informatico di “memorizzato” anziché “conservato”.

Orbene, tornando per il momento al problema che ci siamo posti all’inizio della trattazione, ossia la dicotomia (se esiste) tra documento informatico ed elettronico, il D.LGS. n. 179/2016 ha recepito il Regolamento EIDAS e modificato l’art. 3 del CAD.

Attualmente il documento informatico è definito come: “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

In definitiva il legislatore italiano ha ritenuto che vi sia perfetta identità tra le due definizioni, tant’è che quella comunitaria viene richiamata ed integrata tout court dalla disciplina nazionale all’art. 3 del CAD, avvalorando la posizione di coloro che non ritengono vi sia un terzo genere di documento diverso da quello analogico ed informatico (o elettronico che dir si voglia).

[1] Dichiarazioni di scienza o di volontà.

[2] Si veda l’articolo d.d. 8/3/2017 relativo alla prima applicazione del principio di non discriminazione introdotto dal Regolamento EIDAS in merito alla “forma elettronica” del documento.

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