La Corte di Cassazione detta la procedura da seguire per assolvere all’onere previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in caso di notifica PEC della decisione impugnata.

Con sentenza 17450/2017 la Corte di Cassazione, Sezione III civile, ha dichiarato improcedibile il ricorso propostole per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., secondo il quale – con il ricorso – deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notifica, qualora quest’ultima abbia avuto luogo.

La particolarità del caso è che la sentenza d’appello era stata notificata tramite PEC, ex art. 3-bis della legge 53/1994, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

Nel conseguente giudizio di legittimità, il difensore del ricorrente aveva depositato una copia autentica della decisione impugnata, rilasciata dalla cancelleria del giudice a quo; quanto alla relazione di notifica PEC, aveva prodotto soltanto «la copia stampata, priva di qualsivoglia attestazione di conformità, di un messaggio di posta elettronica certificata […] avente ad oggetto “Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994” – dal cui testo risulta l’invio di allegati (tra i quali il file denominato “relazione di notifica 04.02.2015.pdf.p7m”) che – si legge – “sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso.p7m”».

Nemmeno il controricorrente aveva depositato copia autentica del provvedimento impugnato, insieme con la relazione di notifica.

Nella prima parte della sentenza, il Giudice di legittimità ha definito la portata prescrittiva dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: tale norma «è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione […] della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve».

Più in dettaglio, qualora il ricorrente alleghi che la decisione impugnata è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, il Giudice di legittimità deve controllare che il ricorrente medesimo abbia ottemperato all’onere di deposito della copia notificata del provvedimento, dovendosi «presumere, in mancanza di specifiche asserzioni, che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo e, quindi, procedere all’accertamento della sua osservanza».

Tale controllo precede quello del rispetto del termine breve: quest’ultimo concerne l’ammissibilità del ricorso, assumendo rilievo soltanto all’esito della positiva verifica della sua procedibilità.

La condizione di procedibilità del ricorso costituita dalla «produzione della relata di notifica della sentenza impugnata», è «soddisfatta anche quando il documento risulti tempestivamente depositato dal controricorrente o sia ritualmente presente nel fascicolo d’ufficio trasmesso dal giudice a quo», giacché «l’adempimento omesso da una parte ed espletato dall’altra (o comunque consentito dalla trasmissione del documento da parte del giudice di appello), nell’ambito della medesima fase inziale dell’impugnazione, non impedisce di attivare la sequenza procedimentale, né di ritardarla in maniera apprezzabile».

La condizione sussiste anche qualora, dal ricorso, risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, «poiché il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.».

È viceversa irrilevante che – come avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione – vi sia la conferma, da parte del controricorrente, dell’avvenuta notifica del provvedimento impugnato, poiché «Il controllo della tempestività dell’impugnazione, di cui la disposizione è espressione, corrisponde a una esigenza pubblicistica e, pertanto, esso è sottratto alla disponibilità delle parti».

Esaminando la documentazione prodotta dal ricorrente (il quale, come visto, aveva depositato una copia cartacea, non autenticata, del messaggio PEC pervenutogli), la Cassazione ha rilevato che la stessa «non corrisponde né equivale alla copia autentica della relazione di notificazione».

Ha quindi chiarito che, in ipotesi di notifica PEC della sentenza impugnata, «l’onere di deposito della relata prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. deve essere soddisfatto considerando sia le peculiarità dello strumento impiegato dal mittente (e, quindi, la specifica disciplina dettata per le notificazioni telematiche), sia l’esigenza, propria del giudizio di cassazione, di “convertire” in formato analogico gli atti digitali da depositare».

Riguardo alle notifiche PEC, è importante qui rammentare che – in base all’art. 3-bis, comma 5, della legge 53/1994 – «L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato [rispetto all’atto o provvedimento da notificare], sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata», e che la notifica «si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68» (art. 3-bis, comma 3, legge 53/1994).

In particolare, la ricevuta di accettazione contiene «i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata» (art. 6, comma 1, d.p.r. 68/2005), mentre la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. art. 6, comma 2, d.p.r. 68/2005) dà prova che il «messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione» (art. 6, comma 3, d.p.r. 68/2005).

In questa prospettiva è evidente come la lettura o meno, da parte del destinatario, del messaggio PEC sia irrilevante (tant’è che, con la sentenza 146/2016, la Corte Costituzionale ha sottolineato come la notifica telematica consenta di giungere a una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare, con un risultato «sostanzialmente equipollente» a quello ottenibile con i meccanismi ordinari della notifica a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale) [Come registrato dalla Cassazione, Sezione VI, con l’ordinanza 7390/2017, la notifica telematica – alla pari di quella al domicilio – si fonda sul principio «della conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico)]».

Le ricevute di accettazione e consegna – costituenti prova del perfezionamento della notifica – sono documenti in formato digitale; esse giungono all’indirizzo dell’avvocato mittente, mentre all’avvocato destinatario perviene solo il messaggio PEC, con i relativi allegati digitali.

Come noto, presso le Corti del merito ove vige il processo civile telematico (tribunale e corte d’appello), la prova dell’avvenuta notifica PEC deve essere fornita dall’avvocato mittente mediante il deposito telematico dell’atto o del provvedimento giudiziale notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.EML» o «.MSG» (cfr. art. 19-bis, comma 5, Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44: provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministro della giustizia); il destinatario della notifica depositerà invece il messaggio PEC ricevuto, sempre in formato «.EML» o «.MSG».

Tali formati consentono di mantenere i certificati e l’autenticità dei messaggi PEC: per questa ragione, altri formati non sono validi ai fini del deposito telematico e della prova della notifica (cfr. art. 13, comma 1, specifiche tecniche).

Viceversa, presso la Corte di Cassazione e il giudice di pace, ove non è possibile effettuare depositi telematici, l’avvocato deve procedere in conformità all’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994.

Secondo il comma 1-bis, «Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; per il successivo comma 1-ter, «In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis».

Il comma 1-bis è stato aggiunto all’art. 9 nel 2012, contestualmente all’inserimento – sempre nella legge 53/1994 – dell’art. 3-bis, con il quale è stata concessa all’avvocato la possibilità di notificare atti tramite PEC (la legge 228/2012, nell’introdurre l’art. 16-quater, comma 1, lettera i, nel decreto legge 179/2012, ha conseguentemente disposto – con l’art. 1, comma 19, n. 2 – l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 9).

In effetti, quando venne promulgata la legge 53/1994 sulle notifiche in proprio dell’avvocato (al tempo solo «cartacee»), il legislatore stabilì – con l’art. 9, comma 1 – che l’avvocato, una volta effettuata la notifica («cartacea») in proprio dell’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645, comma 2, c.p.c.) o dell’impugnazione (art. 123, comma 1, disp. att. c.p.c.), depositi copia dell’atto notificato presso la cancelleria del giudice a quo, determinando così il medesimo effetto della notifica al cancelliere, da parte dell’ufficiale giudiziario, dell’avviso previsto dalle citate disposizioni codicistiche.

Peraltro, una volta introdotto il comma 1-bis nell’art. 9, la modalità cartacea di prova della notifica PEC divenne possibile solo nei casi previsti dal precedente comma 1, ossia di notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo o d’un atto di impugnazione.

Il vuoto normativo è stato colmato dall’art. 46, comma 1, del decreto legge 90/2014, che ha aggiunto il menzionato comma 1-ter: tale integrazione ha concesso all’avvocato di dar prova cartacea della notifica PEC anche rispetto ad altri tipi di atti o provvedimenti giudiziali.

Ora, dunque, in tutti i casi in cui l’avvocato effettua la notifica telematica di un atto o provvedimento relativo a un giudizio presso la Corte di Cassazione (o il giudice di pace), deve procedere – onde provare la notifica stessa – conformemente a quanto previsto nei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, 26102/2016: «dell’avvenuta […] notificazione [del ricorso per Cassazione] per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68»).

Il comma 1-bis, però, fa riferimento al soggetto attivo della notifica, ossia all’avvocato notificante, e non al destinatario della stessa: la disposizione, infatti, menziona le ricevute di accettazione e di consegna, delle quali l’avvocato destinatario della notifica non sarà mai in possesso.

Fra gli studiosi del processo civile telematico, quindi, era sorto un dibattito sulla modalità attraverso cui il destinatario della notifica PEC potesse dare prova cartacea della medesima: l’aspetto più dibattuto fu quello relativo al potere dell’avvocato destinatario della notifica di autenticare la copia cartacea del messaggio PEC, della relata di notifica e dell’atto o provvedimento notificato.

L’opinione più seguita fu quella di interpretare estensivamente (o, secondo altri Autori, in maniera costituzionalmente orientata) i menzionati commi 1-bis e 1-ter (cfr. M. Reale, Improcedibile il ricorso senza conformità della sentenza e della relata notificate via PEC, reperibile su www.altalex.com).

Nel marzo 2017, la Corte di Cassazione (Sezione VI, ordinanza 6657/2017) – nell’affrontare un caso analogo a quello deciso con la sentenza 17450/2017 – avrebbe potuto risolvere il dubbio, ma si limitò a dichiarare l’improcedibilità del ricorso senza soffermarsi sulle problematiche connesse all’attestazione di conformità della copia cartacea della notifica PEC (in tale occasione, il Giudice di legittimità registrò soltanto come non risultasse depositata copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione: «la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all’originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso»).

Con la sentenza 17450/2017, la Cassazione ha spiegato che l’esigenza del destinatario di dimostrare la tempestività del proprio ricorso mediante il deposito (prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.) della relata di notifica PEC, non può che essere soddisfatta in forma cartacea, attraverso l’art. 9, comma 1-ter, della legge 53/1994 [In una successiva sentenza (la 24347/2017), il Giudice di legittimità (Sezione II) – di fronte al rilievo di parte ricorrente per cui, «in base al combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. 21.1.1994, n. 53, e 23 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, il potere certificatorio sarebbe riconosciuto solo al notificante, e non anche all’avvocato ricevente la notificazione a mezzo pec» – ha affermato che, «se è vero che il comma 1 bis dell’art. 9 della I. n. 53/1994, a sua volta richiamato dal successivo comma 1 ter, nell’indicare i documenti rispetto ai quali l’avvocato deve attestare la conformità (messaggio di posta elettronica certificata, suoi allegati e ricevute di accettazione e di avvenuta consegna), sembra immaginata esclusivamente per il difensore che abbia proceduto alla notifica (piuttosto che per quello che l’abbia ricevuta), è altrettanto vero che ragionare diversamente equivarrebbe ad esporre sempre e comunque il ricorrente alla inevitabile declaratoria di improcedibilità. D’altra parte, l’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 richiede indistintamente l’attestazione della conformità all’originale delle copie su supporto analogico di documento informatico da parte di “un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, senza operare alcuna distinzione tra avvocato del mittente e del destinatario della notifica»].

Tuttavia, per la Cassazione, nell’applicazione di tale norma occorre distinguere – «solo parzialmente» – la posizione dell’avvocato notificante da quella del destinatario, in ragione della «diversa documentazione a [loro] disposizione»: «il mittente deve formare copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata inviato, degli allegati, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna», mentre «il destinatario […] deve estrarre copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e dei suoi allegati, tra i quali è inclusa la relazione di notificazione ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994».

In ambedue i casi, «il procuratore (mittente o destinatario) è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico», con sottoscrizione «necessariamente autografa (manuale) e non digitale».

In conclusione, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica».

A ben guardare, però, tale principio di diritto – per come formulato – genera incertezze (lo stesso può dirsi per la già citata sentenza 24347/2017 della Sezione II, relativa a un caso in cui il ricorrente aveva depositato copia informale della sentenza preceduta dalla relazione di notifica, nonché copia autentica della sentenza medesima, rilasciata dalla cancelleria della corte d’appello ma priva della relata di notifica: «in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, [deve] estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica». Dello stesso tenore è anche l’ordinanza 24292/2017 della Sezione III).

La Cassazione, infatti, sembra fare esclusivo riferimento alle copie cartacee del messaggio PEC e della relazione di notifica, nulla dicendo in merito alla copia cartacea del provvedimento impugnato (il quale pure è contenuto nel messaggio PEC di notifica sotto forma di documento informatico) (non solo, ma la Cassazione fa anche riferimento – per quanto riguarda gli allegati al messaggio PEC – a «originali digitali», ben potendo invece – la sentenza impugnata – essere notificata come copia informatica, autenticata dall’avvocato mittente).

Vien fatto di chiedersi, dunque, se possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., mediante la produzione della copia cartacea (autenticata) tratta dal corrispondente documento informatico, contenuto nel messaggio PEC di notifica.

A tale quesito ha dato risposta sempre la Sezione III della Cassazione, con la sentenza 26520/2017. La soluzione, però, è stata molto criticata dalla dottrina (cfr., per tutti, M. Reale, PCT: ricorso in Cassazione improcedibile se sentenza e relata sono prive della conformità, reperibile su www.altalex.com).

Il Giudice di legittimità ha affermato che, «qualora la sentenza che si intende impugnare venga notificata al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l’attestazione di conformità dovrà comunque essere apposta sulla copia analogica (stampa cartacea) tratta [non, si badi bene, dal documento informatico contenuto nel messaggio PEC, ma] dall’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico». Altrimenti detto, «per creare la copia cartacea conforme all’originale digitale, il difensore deve accedere tramite il PCT al fascicolo informatico ed estrarre da lì la copia da asseverare», ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge 179/2012: questo perché «soltanto le copie analogiche “estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità, equivalgono all’originale” […]. Del resto, la ratio della norma è chiara: poiché l’originale del provvedimento è quello digitale presente nel fascicolo informatico, è da quello soltanto che può estrarsi una copia autentica. Se il difensore apponesse l’attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anziché sull’originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una “copia della copia”, anziché della copia estratta direttamente dall’originale».

Per la Cassazione, diverso è il caso della relazione di notifica PEC: «per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica anche della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, quinto comma, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte».

Appare quindi chiaro come, per quest’ultima sentenza della Suprema Corte, in caso di notifica PEC del provvedimento impugnato, il difensore del ricorrente sia soggetto a una duplice e distinta attività di estrazione delle copie e di certificazione: da un lato, deve asseverare come conforme la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge 179/2012; dall’altro, deve certificare le copie cartacee «della notificazione telematica ricevuta», ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994.

Il principio di diritto formulato nella sentenza 17450/2017 è stato così precisato nella sentenza 26520/2017: «Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, al fine dell’osservanza dell’art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche».

L’approdo cui è giunta la Cassazione, come detto, ha lasciato perplessa la dottrina: ciò che più ha colpito (oltre, naturalmente, alla complessità della procedura cui è costretto l’avvocato destinatario della notifica PEC), è come il Giudice di legittimità non distingua tra «originale informatico», «duplicato informatico» e «copia informatica» [Secondo M. Reale, PCT: ricorso in Cassazione improcedibile se sentenza e relata sono prive della conformità, cit., «La Terza Sezione della Cassazione, con la decisione in commento del 9 novembre 2017 […] detta, per il difensore destinatario della notifica PEC, una nuova modalità per attestare la conformità della sentenza e della relata che, di fatto, smentisce sia quella indicata dalla Sezione Sesta con la decisione n. 6657 del 15 marzo 2017 sia quella indicata dalla stessa Sezione Terza con la decisione n. 17450 del 14 luglio 2017». Ha aggiunto, l’Autore citato, che – con tale modalità di attestazione – «il destinatario potrebbe separare, ai fini del deposito, il provvedimento e la relata considerando che il primo dovrebbe essere estratto dal fascicolo informatico; ad avviso di chi scrive, invece, l’art. 369 c.p.c. n. 2 comma 2 sembrerebbe disporre il contrario e quindi che oggetto del deposito, in caso di notifica del provvedimento impugnato, debba essere la sentenza e la relata così come notificata (con qualsiasi mezzo) al destinatario»].

In particolare, è facile obiettare che – qualora la sentenza d’appello sia stata notificata a mezzo PEC come duplicato informatico – l’avvocato del ricorrente, estraendone dal messaggio PEC copia cartacea, non otterrebbe una «copia della copia», ma proprio quella copia dell’«originale informatico» di cui parla la Cassazione.

Secondo il d.lgs. 82/2005 («Codice dell’amministrazione digitale»), infatti, il duplicato ha lo stesso valore e la stessa efficacia giuridica dell’originale informatico dal quale è tratto, cosicché, quantomeno in un tal caso, oggetto del deposito ben potrebbero essere, a parere di chi scrive, le copie cartacee (naturalmente autenticate) della sentenza, notificata appunto come duplicato, e della relata di notifica, nonché del messaggio PEC (per l’art. 1, lettera i-quinquies, del d.lgs. 82/2005, il duplicato informatico è «il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario»; per l’art. 23-bis, comma 1, d.lgs. 82/2005: «I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71»).

Va segnalato che anche il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 24 novembre 2017 rivolta al Primo Presidente della Corte di Cassazione, ha espresso «perplessità e preoccupazione» per le decisioni nn. 17450/2017 e 26520/2017, rilevando significativamente come esse appaiano «ispirate ad un rigore formale […] non giustificato dal quadro normativo di riferimento e non in sintonia con regole e scansioni del processo civile telematico, risolvendosi in irragionevoli restrizioni del diritto ad una decisione nel merito, non allineate con la giurisprudenza della Corte EDU in tema di accesso alla giurisdizione».

In conclusione, allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza, è opportuno che l’avvocato del ricorrente, in caso di notifica PEC della sentenza oggetto di impugnativa, provveda a stampare il messaggio PEC della notifica ricevuta e tutti gli allegati della PEC (sentenza e relazione di notifica); attestare la conformità delle copie analogiche del messaggio PEC, della relazione di notifica e della sentenza ai documenti informatici dai quali sono state tratte, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. 82/2005; accedere al fascicolo informatico del procedimento di merito, nel cui ambito è stata emessa la sentenza notificata, e stampare la sentenza (oppure chiedere il rilascio di copia cartacea conforme alla cancelleria del giudice a quo); attestare la conformità della copia cartacea della sentenza al corrispondente documento informatico presente nel fascicolo, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge 179/2012; per scrupolo, salvare su CD o DVD, in formato «.EML» o «.MSG», il messaggio PEC della notifica ricevuta; depositare, in sede di iscrizione a ruolo del giudizio di Cassazione, le predette copie conformi cartacee, nonché il CD o DVD.

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