L’art. 24 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 dà vita al Processo Penale Telematico, come nel 2012 il D.L. n. 179 fece per il PCT, anche se bisogna ricordare che i primi depositi telematici nel processo civile risalgono al 2006.

É vero che il provvedimento consente il deposito telematico fino al 31 gennaio 2021 – termine previsto dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – ma è pur vero che tale previsione è un primo importante passo verso la strada che condurrà all’informatizzazione del processo penale. É un passo anche determinato perché si è scelto di non seguire il doppio binario, non consentendo il deposito analogico in alternativa a quello telematico, che resta quindi esclusivo. La scelta, fortemente condizionata dal contesto epidemiologico, appare comunque condivisibile, dato che si è rivelata vincente per l’istituzionalizzazione del PCT.

É bene chiarire subito che oggi il deposito telematico vero e proprio è limitato solo ad alcuni atti: memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, c.p.p., nonché solleciti, anche se con decreto del Ministro della Giustizia l’elenco di tali atti potrà essere ampliato.
Inoltre l’unico ufficio giudiziario presso cui può essere effettuato il deposito telematico è la Procura. Resta infatti precluso il deposito presso altri uffici giudiziari (Tribunale, Corte d’appello, Cassazione e Giudice di Pace).

Per quanto riguarda la procedura che gli Avvocati dovranno seguire per effettuare i depositi telematici, la stessa è disciplinata tecnicamente dal Provvedimento del 12.5.2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati. Di grande aiuto è inoltre l’ottimo Manuale pratico predisposto dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che spiega passo passo la procedura da seguire per effettuare i depositi e le consultazioni.

Come descritto in tale manuale, il deposito avviene mediane upload dal PST, cioè mediante caricamento dei file da depositate dal proprio computer direttamente nel portale del Ministero di Giustizia. Quindi con modalità molto più semplici di quelle previste per il PCT.

La prova dell’avvenuto deposito è costituita dalla ricevuta di accettazione del deposito, che viene rilasciata dal sistema dopo ogni deposito e che è possibile scaricare cliccando sulla relativa icona.

É inoltre da segnalare che, sempre fino al 31.1.21, sarà possibile depositare “tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2” del citato art. 24 D.L. n. 137/2020 mediante trasmissione dei relativi file con messaggio PECagli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici” (‘art. 24, comma 4 D.L. n. 137/2020).

Print Friendly, PDF & Email
https://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2020/12/depositi_penale.pnghttps://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2020/12/depositi_penale-150x150.pngFabrizio Pettoelloarticolicome fare per...penaleschede pratichedeposito,PCT,PEC,PSTL'art. 24 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 dà vita al Processo Penale Telematico, come nel 2012 il D.L. n. 179 fece per il PCT, anche se bisogna ricordare che i primi depositi telematici nel processo civile risalgono al 2006. É vero che il provvedimento consente il...a cura della Commissione Informatica dell'Ordine di Udine