PEC

Con la sentenza 8886/2016 la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata in tema di limite temporale ex art. 147 c.p.c. delle notifiche dell’avvocato in proprio a mezzo PEC.

In particolare, la Corte è stata chiamata a valutare la tempestività di un ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC alle controricorrenti oltre il limite temporale delle ore 21, previsto dall’art. 147 c.p.c. e richiamato, per le notifiche telematiche, dall’art. 16-septies del D.L. 179/2012: gli avvisi di accettazione erano stati generati, rispettivamente, alle 23:31 e 23:35 del 27 novembre 2014, ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso.

Come noto, secondo l’art. 147 c.p.c. (nella vigente formulazione) “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”; per le notifiche telematiche, l’art. 16-septies, ultimo periodo, del D.L. 179/2012 precisa che, “Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

L’art. 3-bis, comma 3, della L. 53/1994 (introdotto dall’art. 16-quater del D.L. 179/2012) stabilisce poi che la notifica a mezzo PEC si perfeziona, per l’avvocato notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. 68/2005) e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. art. 6, commi da 2 a 6, D.P.R. 68/2005).

L’art. 3-bis, comma 3, della L. 53/1994 è espressione del principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica per il notificante e per il destinatario. Secondo tale principio – elaborato a livello giurisprudenziale (cfr., su tutte, le note sentenze 477/2002 e 28/2004 della Corte costituzionale) e poi accolto a livello legislativo (cfr. art. 149, comma 3, c.p.c.) – , la notificazione produce effetti in momenti diversi per il notificante e per il notificato: se per quest’ultimo l’efficacia della notifica coincide con il momento perfezionativo della stessa, per il notificante va invece individuata, secondo il tipo, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (notifica tradizionale), a quello della spedizione del piego raccomandato (notifica dell’avvocato in proprio a mezzo del servizio postale), a quello della generazione dell’avviso di accettazione (notifica a mezzo PEC: cfr. i già menzionati art. 3-bis, comma 3, L. 53/1994 e art. 6, comma 1, D.P.R. 68/2005).

Ebbene, la tesi del ricorrente era che la notifica fosse tempestiva, in quanto gli avvisi di accettazione erano stati generati prima delle ore 24 dell’ultimo giorno utile (ossia alle 23:31 e 23:35): secondo il ricorrente, anche l’art. 16-septies del D.L. 179/2012 (alla pari del precedente art. 16-quater) sarebbe espressione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, con la conseguenza che il termine delle 21 sarebbe riferibile esclusivamente al destinatario e varrebbe a spostare il momento perfezionativo della notifica dalle 21 alle 7 del giorno successivo soltanto per quest’ultimo.

Il Giudice di legittimità, nel rigettare la tesi del ricorrente, ha viceversa rilevato che tale principio opera soltanto agli effetti dell’art. 16-quater del D.L. 179/2012, e non con riferimento al successivo art. 16-septies, il quale, prevedendo che la notifica possa essere eseguita dalle ore 7 alle ore 21, non determina alcuna scissione temporale degli effetti della notifica stessa.

Pertanto, la notifica avrebbe potuto ritenersi tempestiva soltanto se gli avvisi di accettazione fossero stati generati entro le ore 21 dell’ultimo giorno utile.

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