Con sentenza 21915/2017, pubblicata il 21 settembre 2017, la Corte di Cassazione, Sezione III civile, ha confermato il proprio orientamento (cfr. sentenza 8886/2016 della Sezione lavoro) in tema di limite temporale delle notifiche PEC.

In particolare, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso propostole perché tardivo: «la notifica è stata eseguita soltanto alle ore 23,47 del lunedì 28 settembre» (ultimo giorno utile) e, quindi, oltre l’orario limite delle ore 21:00, stabilito dall’art. 147 c.p.c. (secondo il quale, «Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»).

Va rammentato che, per l’art. 16-septies del decreto legge 179/2012, «La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Sulla base di tale disposizione, il Giudice di legittimità ha quindi affermato che, «qualora il compimento dell’attività notificatoria della impugnazione sia avvenuto l’ultimo giorno utile previsto dalla legge, ma al di là dei limiti di tempo dalla stessa fissati, l’impugnazione stessa deve ritenersi tardiva».

Ha inoltre precisato come il «principio generale di diritto vivente» della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario (di cui, per le notifiche tramite PEC, è manifestazione il comma 3 dell’art. 3-bis, legge 53/1994) non operi con riferimento all’art. 147 c.p.c., perché «siamo al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato. Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali)»: «nella specie, è lo stesso notificante che ha iniziato a compiere l’attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato».

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