La procedura per il deposito dell’istanza ex art. 492-bis c.p.c. («Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare») è descritta qui.
Ricordiamo che, sino alla pubblicazione sul portale dei servizi telematici dell’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario (art. 155-quater disp. att. c.p.c.), il creditore potrà presentare l’istanza in virtù dell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. (articoli, questi, entrambi modificati dal D.L. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. 132/2015).
Ottenuta l’autorizzazione dal Presidente del Tribunale, il creditore rivolgerà apposita richiesta ai gestori delle banche dati previste dall’art. 492-bis (banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché quelle degli enti previdenziali).
Rispetto all’Agenzia delle Entrate, la richiesta andrà rivolta (anche a mezzo PEC, allegando copia dell’istanza e del provvedimento di autorizzazione) alla Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, e non a quelle provinciali.

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