Con sentenza 603/2016 del 28 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Torino ha accolto l’impugnazione proposta dalla resistente, restata contumace in primo grado, la quale aveva denunciato per prima cosa la «mancata conoscenza del processo per nullità della notifica via pec del ricorso introduttivo con la conseguente nullità della sentenza» emanata dal Tribunale.

Centrale è stata l’osservazione dell’appellante secondo cui, «ai fini della prova della notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c. […], la difesa della ricorrente aveva fornito documentazione “cartacea” dell’avvenuta notifica a parte convenuta a mezzo PEC».

La Corte intermedia ha immediatamente registrato la mancanza della «prova del deposito, nel fascicolo d’ufficio telematico del Giudice di primo grado, della copia del ricorso ritualmente notificato ai sensi della L. 53/1994 così come richiesto dall’articolo 9 della citata legge».

Ha quindi rammentato che «La prova della notificazione a mezzo PEC deve […] essere offerta, sulla base della lettura degli artt. 9 della L. 53/1994 e 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16.4.2014, esclusivamente con modalità telematica».

Come è noto, presso le Corti del merito ove vige il processo civile telematico (tribunale e corte d’appello), la prova dell’avvenuta notifica PEC deve essere fornita dall’avvocato mittente mediante il deposito telematico dell’atto o del provvedimento giudiziale notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.EML» o «.MSG» (tali formati consentono di mantenere i certificati e l’autenticità dei messaggi PEC: per questa ragione, altri formati non sono validi ai fini del deposito telematico e della prova della notifica, come ricavabile dall’art. 13, comma 1, delle «specifiche tecniche», provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia).

Secondo la disciplina dettata dall’art. 19-bis, comma 5, delle «specifiche tecniche», infatti, «La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e».

A questo va aggiunto che l’art. 9 della legge 53/1994 stabilisce – al comma 1-bis – che, «Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; al successivo comma 1-ter che, «In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis».

Appoggiandosi su queste regole, la Corte d’Appello ha osservato che «La possibilità di provare in modalità cartacea la notifica a mezzo PEC è del tutto residuale e tale ipotesi non può ritenersi sussistente nella fattispecie, non avendo parte appellata nemmeno dedotto che l’ufficio, per motivi eccezionali e contingenti, non fosse in grado di acquisire l’invio telematico della prova telematica della notifica via PEC ai sensi dell’art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014».

E poiché «L’art. 11 L. 53/1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d’ufficio, l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti», la Corte ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, disponendo la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.

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