Attestazione di conformità su file separato in caso di deposito telematico
Nel caso in cui si intenda depositare l’attestazione di conformità su documento separato rispetto alla copia dell’atto o del provvedimento si deve procedere a un abbinamento tra tali documenti al momento della creazione della busta telematica.
L’attestazione di conformità deve contenere una sintetica descrizione dell’atto o del provvedimento e l’indicazione del nome file con la relativa estensione (es.: sentenza.pdf)
Vediamo in partica come fare con ProPCT.
Caricate le copie a cui l’attestazione si riferisce, si carica l’attestazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente. Se non è stata previamente sottoscritta, l’attestazione potrà essere firmata al momento del caricamento nel sistema, cliccando il tasto blu SELEZIONA E FIRMA
Caricati i file delle copie e dell’attestazione…
…si procede con l’abbinamento, selezionando dall’elenco a scalare a destra della copia a cui l’attestazione di conformità si riferisce il nome file dell’attestazione stessa.
Terminati gli abbinamenti delle copie di atti e di provvedimenti all’a relativa attestazione, si può procedere con il deposito.
Norme di riferimento:
Art. 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012: “Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”
Art. 19 ter, comma 2 delle specifiche tecniche: “Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.“