Segnaliamo il testo della Sentenza n. 11402/2016 d.d. 18/10/2016 del Tribunale di Milano.

Si tratta di uno dei primissimi pronunciamenti che hanno dato applicazione al c.d. principio di non discriminazione (probatoria) del documento elettronico rispetto a quello cartaceo, ovvero della firma elettronica semplice rispetto alla firma elettronica qualificata (o digitale).

L’importante innovazione si deve agli art. 25 e 46 del Regolamento UE N. 910/2014 del 23/7/2014, entrato in vigore il 1/7/2016 e rubricato: “Electronic IDentification Authentication and Signature” (eIDAS).

Analizziamo brevemente le menzionate disposizioni normative, in quanto riteniamo che non vi sia nulla da aggiungere agli innumerevoli contributi già pubblicati da vari siti di informazione giuridica, tra i quali ricordiamo in particolare quello della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (reperibile al seguente LINK).

L’art. 25 recita: “a una firma elettronica non possono essere negati effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”

L’art. 46 dispone: “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”

E’ il caso dell’e-mail non certificata, che per l’appunto costituisce documento elettronico cui è apposta una firma elettronica semplice (username e password utilizzati dal mittente per l’accesso alla web-mail o l’invio della posta).

La parte del processo che intenda contestare una simile produzione documentale, grazie all’intervento normativo suddetto, non potrà limitarsi semplicemente a metterne in dubbio in modo generico la valenza probatoria di una e-mail perché non si tratta di una PEC oppure perché non contiene un documento firmato digitalmente (firma c.d. qualificata).

Alla luce del principio di non discriminazione probatoria, sarà invece necessario disconoscere in modo specifico la paternità della comunicazione, ovvero contestarne la ricezione e/o il contenuto rappresentativo (fatti, atti o dati giuridicamente rilevanti).

In difetto, il Giudice potrà liberamente applicare le regole di giudizio previste all’art. 115 c.p.c.

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