L’avvocato può inoltrare telematicamente la richiesta per ottenere l’attestazione di passaggio in giudicato mediante deposito di una “istanza generica” nel fascicolo di causa, indicando nelle note per la cancelleria “richiesta passaggio in giudicato”; eccetto il caso di cui all’art. 327 c.p.c., in allegato all’istanza deve depositare la prova della notifica della sentenza a tutte le parti in causa, compreso il Pubblico Ministero quando previsto.

In dettaglio gli allegati devono comprendere:

  • la ricevuta di avvenuta consegna in caso di notifica effettuata al mezzo PEC;
  • la scansione dell’atto notificato in caso di notifica a mezzo Ufficiale giudiziario o in proprio, unitamente a quella delle cartoline attestanti la compiuta notifica a mezzo del servizio postale o ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Il relativo file deve essere munito della attestazione di conformità all’originale.

Nel caso in cui sia stata effettuata una correzione di errore materiale della sentenza, questa deve essere notificata unitamente al provvedimento di correzione.

All’istanza deve essere inoltre allegata la ricevuta telematica (file con estensione .XML) del pagamento del diritto di certificazione (€ 3,87). Tale modalità di pagamento è preferibile rispetto al pagamento mediante marca. Se il pagamento avvenisse con marca, la stessa dovrà essere scansionata e il relativo file deve essere depositato telematicamente con l’istanza. Entro 3 giorni dal deposito telematico la marca dovrà essere consegnata in cancelleria; in difetto il certificato non potrà essere rilasciato.

Con decreto del 29.4.2021 il Presidente del Tribunale ha disposto che al fine del decorso del termine breve per il passaggio in giudicato delle sentenze di separazione e divorzio sia sufficiente la comunicazione al Pubblico Ministero ad opera della cancelleria, senza necessità di ulteriore notifica da parte dell’avvocato; pertanto non è necessario che tali sentenze vengano notificate al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale.

Negli altri casi in cui il Pubblico Ministero è parte del processo, la notifica alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trieste (prot.pg.trieste@giustiziacert.it) e alla Procura della Repubblica di Udine (prot.procura.udine@giustiziacert.it) per il decorso del termine breve al fine del passaggio in giudicato delle sentenze può essere fatta a mezzo PEC ai sensi dell’art. 28 del D.L. n. 76/2020 [1], in considerazione del fatto che entrambi gli indirizzi PEC sono presenti nell’elenco pubblico IPA e che tali notifiche sono state ritenute valide dal Presidente del Tribunale di Udine con decreto del 13.10.2020.

Verificato il rispetto di quanto sopra indicato (art. 285 D.P.R. 115/2002) e decorsi ulteriori dieci giorni per verificare l’eventuale deposito di impugnazioni presso altri uffici, la cancelleria rilascerà la certificazione del passaggio in giudicato caricando nei registri informatici il relativo documento.


[1] A seguito della modifica apportata dall’art. 28 del D.L. n. 76 del 16.7.2020, come convertito dalla L. n. 120 dell’11.9.2020, all’art. 16 ter del D.L. 179/2012 l’IPA rientra infatti tra i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche in proprio a mezzo PEC da parte degli Avvocati ex L. n. 53/1994. [torna al punto di lettura]

Testo tratto dal punto 12.3 del Vademecum 2021.

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