I link: 1 collegamento a una pagina web
Perché usare i link in un atto giudiziario: leggi qui.
In questo articolo impariamo a collegare un testo a una pagina web.
Selezioniamo l’indirizzo della pagina web e copiamolo o mediante l’uso della combinazione di tasti “Ctrl + C” (Windows) “mela + C” (IOS) o con il tasto destro del mouse > funzione “copia”, come nell’immagine (leggete questo articolo sulle scorciatoie di tastiera).
Passiamo al documento che stiamo scrivendo ed evidenziamo le parole che vogliamo collegare alla pagina web. Quindi clicchiamo sulla voce del menu “inserisci”, quindi su “collegamento” e infine “collegamento ipertestuale”.
Nella finestra che compare incolliamo l’indirizzo della pagina web nello spazio apposito, utilizzando la combinazione di tasti “Ctrl + V” o con il tasto destro del mouse > funzione “incolla”, quindi clicchiamo su “OK”.
Il collegamento è fatto.
È opportuno tenere presente che la pagina web, a cui il link rimanda, potrebbe essere in seguito modificata o cancellata o spostata. In tali due casi cliccando sul link, invece della pagina originale, apparirà una pagina che riporterà un “’errore 404”: significa che il server non è in grado di trovare quanto richiesto.
Questo inconveniente di massima non dovrebbe capitare quando l’indirizzo web (URL) è un permalink (tipo di URL implementato in modo da non cambiare o quanto meno da rimanere lo stesso a lungo; nel permalink l’URL è spesso testuale, simile al titolo della pagina, per esempio: titolo dell’articolo; permalink: titolo-dell-articolo e non contiene parametri numerici del tipo ?id=10&a=12; tale requisito però non deve essere considerato l’elemento identificativo: si può fare relativamente affidamento su un permalink solo se la pagina lo indica come tale per esempio nel sito Normattiva. Tali considerazioni sono importanti in tema di prova, dato che, qualora la pagina non fosse più raggiungibile, non saremmo più in grado di fornirne la prova. È inoltre bene ricordare che un’immagine della pagina (realizzata mediante il cosiddetto screenshot creato mediante le funzionalità del sistema operativo o cliccando semplicemente il tasto stamp dalla propria tastiera) può rappresentare solo i contenuti grafici della stessa, ma non quelli multimediali (video, musica, ecc.) o quelli interattivi (quelle funzionalità che consentono all’utente di interagire con il sistema). Inoltre l’immagine potrebbe venir contestata da controparte e, in considerazione delle preclusioni previste dal codice processuale, si potrebbe non essere più in grado di fornire la prova del contenuto della pagina stessa. 2912/04 del 2.12.03 Una modalità ancora più sicura è quella di estrarre copia autentica della pagina seguendo le modalità indicate in questo articolo pubblicato sul sito del Consiglio del Notariato.