pdf_copia_autenticataCon l’ordinanza n. 3386 del 22 febbraio 2016, la Cassazione ha fornito – sia pure incidenter tantum – un’indicazione operativa, più che un’interpretazione, sull’art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179/2012.

Ai fini di cui agli artt. 47, comma 3, e 369, comma 2, n. 2, c.p.c., l’avvocato della ricorrente aveva prodotto la stampa del file (copia informatica dell’ordinanza del giudice a quo) che gli era stato comunicato via PEC (ex art. 16, comma 4, D.L. 179/2012) dalla cancelleria e ne aveva attestato la conformità ai sensi del citato comma 9-bis (introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/14).

A seguito dell’eccezione formulata dal resistente sulla legittimità di tale attestazione, la S.C., pur riconoscendo l’irritualità dell’attestazione, in quanto apposta sulla copia cartacea del file ricevuto dal difensore via PEC e non sulla copia cartacea estratta dal difensore dal fascicolo informatico, affermava che la copia informatica dell’ordinanza trasmessa via PEC dalla Cancelleria doveva “reputarsi equivalente all’originale presente nel fascicolo informatico tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione” e che pertanto la copia cartacea non necessitava di attestazione di conformità da parte del difensore.

Per inquadrare correttamente la fattispecie, è opportuno ricordare che la stessa si riferisce a un momento (il ricorso era stato notificato il 9 gennaio 2015 ) in cui l’autentica era apponibile ai soli atti o provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e non a quelli inviati a mezzo PEC. Al tempo infatti la norma riconosceva al difensore la facoltà di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.”. Il periodo precedente, a cui si richiama la norma, faceva riferimento solo alle “copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere.” Quindi non ad atti o provvedimenti ricevuti dalla Cancelleria via PEC.

Solo con le modifiche apportate al primo periodo del citato comma 9 bis dal D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, come modificato dalla L. di conversione n. 132 del 6 agosto 2015, (modifiche di seguito sottolineate: “copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale.”) a parere di chi scrive veniva introdotta la facoltà del difensore di attestare la conformità anche degli atti o dei provvedimenti ricevuti dalla Cancelleria via PEC.

È vero che il secondo periodo del comma citato richiede che il difensore attesti “la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”, ma tale previsione appare frutto di un mancato coordinamento al momento della modifica apportata dal D.L. 83/15. Se così non fosse, non avrebbe senso la novità introdotta con tale decreto, dato che al difensore sarebbe consentito, proprio ai fini dell’autentica, estrarre copie da atti o provvedimenti “trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche”, ma dall’altra dovrebbe verificare la conformità delle stesse ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Anche in pratica tale contorta soluzione risulta priva di senso perché tra tali file non c’è differenza. Infatti al momento in cui il cancelliere genera attraverso il sistema informatico la comunicazione via PEC è il sistema stesso che allega automaticamente il file, recuperandolo proprio dal registro informatico di cancelleria.

Chi intendesse però seguire l’interpretazione rigorosamente letterale continuerà a scaricare l’atto o il provvedimento dal fascicolo informatico per farne copia ed attestarne la conformità, piuttosto che effettuare un controllo della corrispondenza tra i due file.

Per quanto invece riguarda l’aspetto più sorprendente della decisione, abbiamo visto, leggendo il più volte citato periodo, che i file sono considerati conformi all’originale solo in quanto si trovano nei fascicoli telematici o vengono trasmessi con comunicazioni PEC dalla cancelleria. Cessano quindi di essere tali quando vengono stampati, come nel caso in questione.

Per chiarire quest’affermazione, usando come termine di paragone il più tradizionale sistema analogico, sarebbe come dire che è conforme a un provvedimento cartaceo autenticato dalla Cancelleria la sua fotocopia, cioè la sua riproduzione meccanica. Quest’ultimo documento ovviamente non è autentico. Paradossalmente lo è ancor di meno quello ottenuto dalla stampa del file digitale trasmesso via PEC o scaricato dai registri informatici, perché solitamente in tali file non c’è la certificazione del cancelliere e spesso nemmeno la rappresentazione grafica della sua firma digitale, che quindi non possono essere riprodotte quando i file vengono stampati.

Proprio per risolvere il problema della produzione cartacea di tale file, il legislatore ha attribuito al difensore il potere di “estrarre con modalità telematiche … copie analogiche … degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente (presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche) ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico” (cit. comma 9-bis).

Detto ciò, e consigliata sempre (non solo per ragioni cautelative) la produzione di copie con certificazione di conformità del difensore, la decisione salvifica in commento deve essere accolta con favore se dettata da finalità sostanzialistiche, convinti che il sistema del processo telematico debba restare solo un utile strumento e non un ostacolo alla tutela del diritto sostanziale.

 

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