La norma è stata abrogata dall’art. 66-bis, comma 12, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In questo articolo commentavamo le novità introdotte in tema di procura alle liti dall’art. 83, comma 20 ter D.L. n. 18/2020.
Il succedersi di norme emergenziali porta oggi a chiederci se tale disposizione sia ancora in vigore. Per rispondere a tale quesito è opportuno seguire l’excursus normativo.

Il 17 marzo 2020 viene emesso il D.L. n. 18.
All’83 sono previste diverse disposizioni in materia civile e penale: sospensione termini,  limitazioni d’accesso agli uffici giudiziari, udienze rinviate d’ufficio a dopo il 15.4.20202, udienze penali a porte chiuse, svolgimento di udienze in videoconferenza, introduzione di depositi telematici in materia civile, ecc. Ognuna di tali disposizioni emergenziali prevedeva un periodo di efficacia (dal …al ..) oppure un termine espresso (fino alla data del …).
Per quanto qui di interesse, a differenza delle altre disposizioni sopra riportate, per la nuova modalità di rilascio della procura ad litem il comma 20 ter prevede invece un termine generico , cioè “Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, …“.

Il 19 maggio 2020 viene emesso il D.L. n. 34.
L’art. 221 dispone, in sintesi, l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti e dei pagamenti telematici negli uffici abilitati, l’udienza a trattazione scritta o in videoconferenza, il giuramento del CTU per scritto, ecc. e ciò fino al 31 ottobre 2020 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 3, lett. “a)” D.L. n. 125/2020) .
Tale disposto modifica l’articolo 83 D.L. n. 18/2020 limitandosi a introdurre un breve periodo al comma 2. Nulla dispone invece in merito al comma 20 ter del citato articolo 83, che pertanto risulta ancora in vigore.
E ciò anche per due altre considerazioni.
Il comma 20 ter, come sopra detto, ha un termine diverso e indipendente dagli altri termini previsti dal medesimo articolo.
Le misure di distanziamento sociale, evocate dalla disposizione in parola ai fini della sua efficacia, sono ancora in vigore e anche fortemente consigliate.

Pare quindi che eccezioni relative alla procura rilasciata secondo il disposto del comma 20 ter difficilmente possano trovare accoglimento, se non altro per la portata salvifica dell’art. 182 c.p.c.

Segnalo per dovere di informazione l’interpretazione opposta del Collega Andrea Pontecorvo.

Print Friendly, PDF & Email
https://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2020/05/procura.pnghttps://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2020/05/procura-150x150.pngFabrizio PettoelloarticoliPCTprocuraCTU,depositoLa norma è stata abrogata dall’art. 66-bis, comma 12, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. In questo articolo commentavamo le novità introdotte in tema di procura alle liti dall’art. 83, comma 20 ter D.L. n. 18/2020. Il succedersi di norme emergenziali...a cura della Commissione Informatica dell'Ordine di Udine