La giurisprudenza di merito è divisa sulle conseguenze della mancata attestazione di conformità, da parte dell’avvocato, delle copie del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto (o verbale) di pignoramento, nonché dell’eventuale nota di trascrizione, in sede di iscrizione a ruolo dell’espropriazione.

In un precedente articolo, abbiamo segnalato come per il Tribunale di Caltanissetta (ordinanza 1° giugno 2016), in caso di omessa attestazione di conformità da parte dell’avvocato, il pignoramento non divenga inefficace.

Secondo il Tribunale di Caltanissetta, l’inefficacia del pignoramento può essere dichiarata soltanto in caso di intempestiva iscrizione a ruolo e contestuale omesso deposito delle copie dell’atto di pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo, «senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali».

Da questo punto di vista, l’omessa attestazione di conformità delle copie costituisce una mera irregolarità, sanabile col «successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore».

Al proposito il Tribunale di Caltanissetta ha richiamato l’art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 («CAD»), secondo il quale «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta».

Quest’orientamento è condiviso dal Tribunale di Bari (ordinanza 4 maggio 2016), da quello di Bologna (ordinanza 22 ottobre 2015) e, dopo un revirement, anche da quello di Pesaro (cfr. la sentenza 19 gennaio 2016, n. 42, e la precedente ordinanza 10 giugno 2015, di segno contrario).

Di tutt’altro avviso è però il Tribunale di Milano, Sezione III civile (Presidente: dott. De Sapia; Giudice estensore: dott. Rossetti), che si è occupato del tema con la sentenza 29 giugno 2016, pubblicata sul sito www.ilcaso.it.

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Milano, il creditore aveva iscritto a ruolo l’espropriazione immobiliare entro il termine di 15 giorni dalla consegna del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, senza tuttavia attestare la conformità delle copie informatiche di tali atti, come richiesto dall’art. 557, comma 2, c.p.c; il creditore aveva depositato le copie conformi soltanto successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni e, a fronte della dichiarazione di inefficacia del pignoramento (inefficacia rilevata d’ufficio) da parte del giudice dell’esecuzione ex art. 557, comma 3, c.p.c, aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., segnalando come il deposito di copie prive di attestazione di conformità costituisse una mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo.

Il Collegio, nel rigettare il reclamo, ha preliminarmente sottolineato come la questione dell’inefficacia del pignoramento per mancato deposito delle copie di cui al comma 2 dell’art. 557 sia rilevabile d’ufficio, in quanto il successivo comma 3 sanziona un’inattività della parte (che, appunto, omette di depositare le copie indicate).

Secondo il Tribunale, infatti, l’art. 557 comma 3 c.p.c. ricorda «il disposto di cui agli artt. 497 c.p.c. e 156 disp att c.p.c., per i quali la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che si verifichi una vicenda assimilabile all’estinzione del processo per inattività della parte»; e, trattandosi di un fatto estintivo, è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Passando al merito del reclamo, il Collegio ha rilevato come le copie di cui parla il comma 3 dell’art. 557 c.p.c. siano «sicuramente le “copie conformi” di cui all’art. 557 co. 2 e non le mere copie dei medesimi atti», come viceversa ritenuto dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

Per il Tribunale di Milano, l’argomento che porta a questa conclusione è di ordine testuale.

Rispetto alle espropriazioni, infatti, l’art. 16-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 179/2012 (rubricato «Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali») precisa che «Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice di procedura civile».

Inoltre, rispetto all’iscrizione a ruolo dell’espropriazione da parte del debitore, l’art. 159-ter disp. att. c.p.c. precisa che il creditore deve comunque depositare «copie conformi degli atti» nei termini previsti dagli artt. 518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c.

È dunque irragionevole, secondo il Tribunale di Milano, «ritenere che solo perché sia il debitore ad iscrivere a ruolo la causa, sussista un onere di deposito del creditore “rafforzato”». Per conseguenza, all’art. 557 comma 3 c.p.c., «quando si richiamano le copie degli atti, si devono intendere le “copie conformi” citate nel comma immediatamente precedente».

Di fronte a questo argomento testuale, quello sistematico (che fa leva sull’art. 22 CAD) e quello teleologico (secondo cui il deposito di copie non attestate sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo), sui quali si basa l’orientamento giurisprudenziale contrario, «perdono di spessore».

In particolare, la tesi del raggiungimento dello scopo «non risulta razionalmente perseguibile»: in primo luogo perché la relativa teorica «attiene alla categoria della nullità e non dell’inefficacia dell’atto per il suo mancato tempestivo deposito»; in secondo luogo perché, qualora il legislatore abbia «fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, se è stato depositato tardivamente».

Sotto questo aspetto, la disposizione normativa di riferimento non può essere l’art. 156 c.p.c., bensì l’art. 153 c.p.c. (relativo, come noto, all’improrogabilità dei termini perentori).

In ogni caso, «Se di scopo della norma (ma non dell’atto) si vuole parlare, allora, non vi è che da concludere nel senso per cui il novellato disposto di cui all’art. 557, co. 3, c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (di cui cioè abbia il possesso)».

Questa sentenza, anche per l’autorevolezza assunta dal Tribunale di Milano in materia di processo telematico, rende quanto mai attuale la raccomandazione circa il rispetto degli artt. 518 comma 6, 521-bis comma 5, 543 comma 4, e 557 comma 2 c.p.c., contenuta nel citato articolo sull’ordinanza (dall’approccio «sostanzialista») del Tribunale di Caltanissetta.

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