Con ordinanza 7390/2017 la Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ha affermato che la notifica telematica, alla pari peraltro di quella al domicilio, si fonda sul principio di fondo «della conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario».

Nel caso della notifica PEC, la diligenza si manifesta nel «costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio […] telematico».

Importante è che la notifica a mezzo PEC sia avvenuta nei termini previsti; è viceversa irrilevante che la notifica sia stata conosciuta tardivamente dal destinatario, per non aver quest’ultimo aperto la casella PEC in tempo utile.

Per la Cassazione, dunque, la notifica telematica non compromette il diritto di difesa della parte destinataria.

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